Per le Aziende

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NESSUN RIFIUTO PUÒ ESSERE ABBANDONATO IN NESSUN LUOGO, CIÒ COSTITUISCE UN REATO PUNIBILE CON SANZIONI (art 205, D.Lgs 152/06)
Le Aziende producono RIFIUTI SPECIALI.

I rifiuti speciali possono essere smaltiti autonomamente dall’azienda affidandosi a una ditta iscritta all’albo dei gestori ambientali.

Alcuni di essi sono Rifiuti Speciali ASSIMILABILI AGLI URBANI: Il rifiuto, speciale per origine ma urbano in virtù dell’assimilazione, diviene a tutti gli effetti rifiuto urbano. Il COMUNE ha la facoltà di decidere quali possano essere ASSIMILATI (vedi pdf allegato) in base alle capacità di raccolta.

Questo rifiuto NON comporta adempimenti documentali (FIR, registro di carico e scarico, SISTRI) SE E SOLO SE È CONTEMPLATO nell’ORDINARIO SERVIZIO DI RACCOLTA dei rifiuti urbani ALTRIMENTI VA trasportato in un centro di raccolta (ex D.M. 8/4/2008) o alla piattaforma ecologica comunale (impianto autorizzato ex art. 208, D.Lgs. 152/2006) RICHIEDENDO UN’AUTORIZZAZIONE al Comune.

I rifiuti speciali assimilati agli urbani possono essere avviati autonomamente al recupero a cura ed onere del produttore o del detentore
I Rifiuti Speciali Assimilabili e NON assimilati:
Sono Rifiuti Speciali per origine e, in assenza di assimilazione, restano Rifiuti Speciali, pertanto possono essere avviati autonomamente ad operazioni di recupero o di smaltimento a cura ed onere del produttore o detentore.
Sono rifiuti speciali (art 184 comma 3 DLgs 152/2006):
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c.; (lettera così modificata dall’art. 11 del d.lgs. n. 205 del 2010)
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis; (lettera così sostituita dall’art. 11 del d.lgs. n. 205 del 2010)
c) i rifiuti da lavorazioni industriali; (lettera così modificata dall’art. 2, comma 21-bis, d.lgs. n. 4 del 2008)
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da
abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i), l), m)(lettere abrogate dall’art. 11 del d.lgs. n. 205 del 2010)
n) (lettera abrogata dall’art. 2, comma 21-bis, d.lgs. n. 4 del 2008)
NESSUN RIFIUTO PUÒ ESSERE ABBANDONATO IN NESSUN LUOGO, CIÒ COSTITUISCE UN REATO PUNIBILE CON SANZIONI (art 205, D.Lgs 152/06)

Art. 51 – RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE NON DOMESTICHE – IUC Comune di Sambuca

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo sulla parte variabile, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani in modo differenziato. La riduzione del tributo verrà stabilita in proporzione al rapporto recupero/produzione totale (la produzione totale del rifiuto per ciascuna attività è stimata, in assenza di dato oggettivo prodotto dall’utenza non domestica, attraverso il prodotto del valore del Kd della relativa classificazione, riportato nell’Allegato B al presente Regolamento, moltiplicato per la superficie dell’attività), fino alla concorrenza massima dell’importo totale della quota variabile, che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, previa dimostrazione dell’avviato recupero (esibizione documentazione fiscale).
2. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, presentando apposita istanza su modulo predisposto dal Comune di Sambuca e corredato dalla documentazione in esso indicata entro il 28 febbraio dell’anno successivo. Il riconoscimento dello sgravio verrà effettuato a consuntivo ed a valere nell’annualità successiva alla presentazione della denuncia.
3. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, sarà riconosciuta una riduzione del 30 (trenta) %. La riduzione è concessa a condizione che la licenza o l’autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente, rispettivamente non più di 6 mesi continuativi o 4 giorni per settimana. La richiesta dovrà essere riproposta annualmente.
4. Per tutte le utenze non domestiche, In fase di prima applicazione della TARI per il solo anno d’imposta 2014, verranno confermate tutte le riduzioni/esenzioni previste dal precedente regolamento TARSU-TARES e le stesse verranno automaticamente cessate al 31 dicembre 2014.
5. La tariffa è ridotta del 50% – per un massimo di 24 mesi – quando l’attività sia ferma a seguito di procedure concorsuali, cassa integrazione a zero ore, o per inattività o cessata attività, a condizione che i locali non siano utilizzati come deposito e che in essi siano presenti solo strumentazioni di non facile amovibilità. La presenza di allacciamento elettrico a ridotto assorbimento per garantire accessibilità e sicurezza dei locali non è causa ostativa al riconoscimento della suddetta riduzione, che viene concessa –previa verifica dei necessari requisiti – su istanza del contribuente (con
allegata documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento della stessa) ed applicata con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ne è stata richiesta l’applicazione.

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